Con la Circolare n. 48 del 27 settembre 2010 l’Agenzia delle Entrate, sempre in merito all’agevolazione dell’imposta sostitutiva del 10 % per le retribuzioni per lavoro straordinario e notturno, ha fornito ulteriori precisazioni.
In primo luogo, è stato ribadito quanto già affermato nella precedente Risoluzione dell’Agenzia n. 83 del 2010.
L’agevolazione è applicabile all’intero importo del compenso e non solo alla maggiorazione. Inoltre, per gli anni 2008 e 2009, i lavoratori possono beneficiare della tassazione più favorevole presentando una dichiarazione dei redditi integrativa o mediante l’istanza di rimborso.
L’Agenzia ha, altresì, previsto, per far fronte alle difficoltà operative rappresentate dalle associazioni dei datori di lavoro, dai sindacati e dai CAF, in relazione all’osservanza nei tempi ordinari degli adempimenti per l’applicazione dell’agevolazione, una procedura per richiedere, per entrambi i periodi di imposta interessati, il rimborso delle maggiori imposte versate, utilizzando i modelli di dichiarazione e di certificazione per il 2011. Le somme interessate dall’agevolazione dovranno essere indicate dai datori di lavoro nel CUD/2011.
Riguardo alle somme erogate a seguito dello sgravio contributivo concesso sulle retribuzioni variabili, in virtù della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono essere assoggettate all’imposta sostitutiva del 10 % anche se si riferiscono a premi erogati in periodi d’imposta precedenti.
Articolo pubblicato in data 4 ottobre 2010.
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