La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 6754/2010, ha precisato che qualora il risarcimento erogato sia destinato a indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite (c.d. danno emergente) e abbia, quindi, una funzione di reintegrazione patrimoniale, tale somma non va assoggettata a tassazione. Ne deriva che gli indennizzi non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, nel caso in cui non abbiano una funzione sostitutiva o integrativa della mancata percezione di redditi di lavoro o del mancato guadagno (c.d. lucro cessante).
In via di principio le somme risarcitorie del danno emergente non sono imponibili ai fini dell’Irpef, a patto che il danno morale/patrimoniale correlato all’erogazione dell’indennità sia accertato nei fatti. A tale proposito, la lesione del patrimonio fisico o morale del dipendente va accertata caso per caso con l’esame della documentazione prodotta dall’interessato (ad esempio mediante il riscontro con perizie mediche nell’ipotesi di danni psico fisici).
Fonte: www.seac.it
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