Con la Circolare del 18.6.2004 n. 27, l’Agenzia delle Entrate ha precisato diversi aspetti riguardanti gli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2003.
Per gli adeguamenti in dichiarazione, verificato se al 1.1.2003, gli studi di settore siano nuovi o revisionati oppure se alla stessa data erano già in vigore.
Nel primo caso l’ammontare dell’adeguamento non è soggetto a sanzioni o interessi e non concorre alla formazione della base imponibile Irap.
Nel secondo caso, è prevista l’applicazione delle sanzioni e interessi sull’importo dell’adeguamento il quale inoltre concorre alla determinazione della base imponibile Irap.
Inoltre anche chi aderisce al concordato preventivo deve comunque compilare i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore.