NULL
Novità Irpef - Ires
27 Giugno 2004

Studi di settore

Scarica il pdf

Con la Circolare del 18.6.2004 n. 27, l’Agenzia delle Entrate ha precisato diversi aspetti riguardanti gli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2003.

Per gli adeguamenti in dichiarazione, verificato se al 1.1.2003, gli studi di settore siano nuovi o revisionati oppure se alla stessa data erano già in vigore.
Nel primo caso l’ammontare dell’adeguamento non è soggetto a sanzioni o interessi e non concorre alla formazione della base imponibile Irap.
Nel secondo caso, è prevista l’applicazione delle sanzioni e interessi sull’importo dell’adeguamento il quale inoltre concorre alla determinazione della base imponibile Irap.

Inoltre anche chi aderisce al concordato preventivo deve comunque compilare i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore.

Articoli correlati
24 Aprile 2025
Subappalti e interventi multipli: nuove indicazioni sui bonus edilizi

Aggiornamento normativo a cura dell’Agenzia delle Entrate – 16 aprile 2025 Nuovi...

24 Aprile 2025
Interessi passivi su mutui ipotecari: chiarimenti sulla deducibilità per le società immobiliari

La normativa italiana prevede in alcuni casi una deducibilità integrale degli interessi...

24 Aprile 2025
Compensi opere dell’ingegno: no alla tassazione in Italia per i non residenti

In base alla normativa fiscale italiana, chi non è residente in Italia è soggetto a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto