Fra le novità relative all’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2004 illustrate dalla Circolare 21 giugno 2005, n. 32/E, meritano di essere segnalate le precisazioni fatte dall’Agenzia in materia di adeguamento in dichiarazione agli studi di settore.
In particolare è stato precisato che:
· l’adeguamento in dichiarazione, senza sanzioni ed interessi, dal 2004 è possibile con riguardo a tutti gli studi e che lo stesso rileva anche ai fini dell’IRAP;
· è necessaria l’indicazione dei maggiori ricavi/compensi negli appositi campi previsti per l’allineamento in ciascuna dichiarazione che il contribuente è tenuto a presentare (redditi, IRAP e IVA); nel caso di mancata indicazione, l’adeguamento non assumerà rilievo e il contribuente sarà considerato "non congruo" ai fini dell’imposta relativa alla dichiarazione interessata dall’omissione;
· l’adeguamento deve essere fatto al ricavo puntuale e se il contribuente indica un valore compreso tra il ricavo minimo e quello puntuale, sarà considerato "non congruo" e l’Ufficio potrà richiedere di giustificare tale scelta.
Fonte: www.seac.it