Con Risoluzione 2 aprile 2009, n. 92, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla tassazione integrale delle stock option, anche riferite a prestazioni lavorative svolte all’estero, per coloro che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia.
L’Amministrazione Finanziaria ha precisato che:
- per il principio di cassa il reddito da lavoro dipendente costituito da stock option è da considerare prodotto nell’istante in cui le azioni sono disponibili al dipendente;
- l’attribuzione si esplica nel periodo d’imposta in cui il dipendente è fiscalmente residente in Italia, non rilevando il fatto che le azioni assegnate derivano da lavoro svolto all’estero.
Fonte: www.seac.it
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