Con Risoluzione 18 febbraio 2010, n. 10, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alla detraibilità/deducibilità delle spese per medicinali.
In particolare, l’Agenzia ha precisato che, ai fini della detrazione/deduzione:
- gli scontrini parlanti non devono necessariamente riportare la tradizionale dicitura “farmaco” o “medicinale”: tali diciture, infatti, possono essere sostituite da sigle quali “Otc” (“over the counter”, ovvero medicinale da banco) o “Sop” (senza obbligo di prescrizione), dalle diciture “omeopatico” e “ticket”, nonché dalle abbreviazioni “med.” per medicinale e “f.co” per farmaco;
- non è più necessario conservare la fotocopia della ricetta medica: la natura e la qualità del prodotto acquistato, infatti, si evincono dalla dicitura “farmaco” o “medicinale” nonché dalla indicazione del numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), riportate sullo scontrino parlante.
Infine, la Risoluzione ha anche chiarito che qualora lo scontrino non riporti la natura e la qualità del prodotto, non è possibile integrare le informazioni con altri documenti quali, ad esempio, copia della ricetta con il timbro della farmacia o copia del foglietto illustrativo.
Fonte: www.seac.it
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