Con la Norma di comportamento n. 175, l’Associazione italiana dottori commercialisti si è espressa in merito alla deducibilità fiscale delle spese di telefonia fissa e mobile.
Seconda l’Associazione, le spese telefoniche per la trasmissione elettronica dei dati possono beneficiare della deducibilità integrale dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo, qualora tali apparecchiature o servizi di trasmissione, per natura o destinazione, non possano neppure potenzialmente avere un utilizzo promiscuo.
Di conseguenza, si ritiene che la limitazione alla deducibilità (80%) prevista dall’art. 102, comma 9, TUIR, si applichi solo alle apparecchiature che (anche potenzialmente) si prestano ad uso personale o extra-aziendale.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale