Con Norma di comportamento n. 177, l’Associazione italiana dottori commercialisti (Aidc) si è espressa in merito al trattamento fiscale riservato alle spese di rappresentanza ed all’inquadramento di talune casistiche in cui sono sostenute spese di ospitalità a favore di soggetti terzi.
Secondo l’Aidc, le spese sostenute dall’impresa per l’ospitalità di fornitori, agenti rappresentanti, procacciatori o, più in generale, a favore di soggetti terzi non clienti, non sono qualificabili come spese di rappresentanza e quindi l’IVA è detraibile ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/72 e la spesa è deducibile ai sensi dell’art. 109, TUIR, qualora risultino inerenti e siano destinate a migliorare la gestione degli affari (sottoscrizione contratti, meeting organizzativi, ecc.).
Diversamente, le stesse sono qualificabili come spese di rappresentanza se destinate esclusivamente a fornire un’immagine positiva dell’azienda.
Fonte: www.seac.it
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