Con Risoluzione 3 aprile 2008, n. 128, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello in merito all’interpretazione dell’art. 25, quarto comma, D.P.R. n. 600/1973, si è espressa a favore dell’applicabilità della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai canoni corrisposti a software house non residenti per la commercializzazione del software di proprietà.
L’Amministrazione finanziaria ha infatti chiarito che il distributore estero che commercializza e distribuisce all’utente finale le licenze d’uso dei prodotti software è soggetto alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 30% sulla parte imponibile del loro ammontare.
In forza del contratto intercorso tra le parti, avente per oggetto, tra l’altro, il trasferimento parziale del diritto di autore nella forma di diritto limitato alla distribuzione del programma informatico al pubblico per mezzo di appositi supporti magnetici, i corrispettivi sono pertanto qualificabili come royalties.
E’ fatta salva l’applicazione del più favorevole trattamento previsto dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale