Con Risoluzione 27 marzo 2007, n. 62, l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’applicabilità delle regole sull’eredità giacente (art. 187, TUIR), anche nei casi di sequestro giudiziario di un’azienda, visto che il proprietario non è determinato, ma comunque determinabile. Per i periodi di imposta interessati dal controllo giudiziario è pertanto il custode giudiziario la persona investita:
- dall’obbligo di presentare le dichiarazioni dei redditi, nei termini di cui all’articolo 5-ter, comma 5, D.P.R. n. 322/98 (salvo i casi di sostituzione del custode);
- dall’obbligo di versare i tributi;
- dall’adempimento di tutti gli altri obblighi contabili.
Alla cessazione del sequestro, il soggetto proprietario presenterà la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui la misura cautelare è cessata e potrà optare per l’applicazione della tassazione separata dei redditi conseguiti negli anni di sequestro.
Fonte: www.seac.it
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