La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 8316 del 7 aprile 2009, ha stabilito che qualora il sostituto d’imposta non abbia versato all’erario le ritenute fiscali, l’Amministrazione finanziaria può richiedere direttamente al contribuente le somme dovute.
Rientrano nell’imponibile anche gli assegni riscossi dal coniuge del contribuente.
Fonte: www.seac.it
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