Con Risoluzione 31 luglio 2008, n. 329, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un’istanza d’interpello, ha chiarito che i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap di una società di persone, sciolta senza intraprendere la formale procedura di liquidazione, sono quelli ordinari previsti dall’art. 2, D.P.R. n. 322/1988.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, l’art. 5, D.P.R. n. 322/1998, che disciplina le modalità e i termini di presentazione delle dichiarazioni nei casi di liquidazione, non trova applicazione nell’ipotesi in cui la società non attiva la procedura di liquidazione ordinaria.
Pertanto, la dichiarazione dei redditi e dell’Irap deve essere trasmessa in via telematica entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (30 settembre per il 2008).
Fonte: www.seac.it
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