Con Risoluzione 8 aprile 2008, n. 136, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello relativo all’interpretazione dell’art. 67, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 917/1986, si è espressa in merito al trattamento fiscale della plusvalenza realizzata a seguito della vendita, da parte di un cittadino non residente, dell’immobile acquistato prima che siano trascorsi cinque anni.
L’Amministrazione finanziaria precisa che la disciplina applicabile nel caso di specie è quella relativa alle plusvalenze derivanti, appunto, dalla cessione dell’immobile e non da quella relativa all’agevolazione “prima casa”.
La plusvalenza realizzata a seguito della cessione è, pertanto, imponibile ai fini IRPEF, a meno che, l’immobile in oggetto sia stato adibito ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo di possesso, come previsto dall’art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR.
Fonte: www.seac.it
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