Con Circolare 6 maggio 2009, n. 22, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina di rivalutazione dei beni d’impresa, contenuta nel Decreto “anticrisi” (D.L. n. 185/2008).
Si riportano, in sintesi, alcune delle precisazioni fornite nella Circolare:
- possono essere rivalutati anche gli impianti e i macchinari infissi al suolo, a condizione che i cespiti risultino iscritti nello Stato patrimoniale alla voce B) II. “Immobilizzazioni materiali”;
- non si può effettuare la rivalutazione per le aree qualificate edificabili dallo strumento urbanistico generale adottato dal Comune entro la data di chiusura dell’esercizio in corso al 31dicembre 2008; a meno che alla stessa data la destinazione non sia mutata ad opera dello strumento urbanistico regionale;
- possono essere, invece, rivalutate le aree edificate, ossia quelle occupate da costruzione o che vi costituiscono pertinenza;
- in caso di opzione per la rivalutazione con effetti anche ai fini fiscali, l’appartenenza dell’immobile alla categoria di quelli ammortizzabili o a quella dei non ammortizzabili deve essere verificata sulla base della qualificazione fiscale del bene;
- la rivalutazione può essere effettuata anche da parte delle persone fisiche esercenti attività di impresa che rientrano nel regime dei contribuenti minimi.
Fonte: www.seac.it
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