Con Sentenza n. 48/2008, la Commissione tributaria regionale Puglia ha stabilito che nel caso in cui il sostituto d’imposta non rilasci la certificazione attestante le ritenute operate a titolo di acconto, il contribuente potrà, qualora dimostri con idonea documentazione (copia delle parcelle e delle relative rimesse bancarie) di aver ricevuto il compenso spettante al netto della ritenuta fiscale, scomputare tali somme dall’imposta dovuta.
La Ctr, nell’accogliere il ricorso del contribuente, si è espressa (la decisione è in manifesto disaccordo con l’orientamento della Cassazione, Sentenza n. 14033/2006), a tutela del diritto del contribuente a non essere assoggettato ad un doppio prelievo fiscale sullo stesso compenso, nel caso in cui il committente si sia reso inadempiente del versamento della ritenuta nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
Fonte: www.seac.it
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