Con Circolare 9 aprile 2008, n. 35, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale da riservare ai ristorni erogati ai propri soci dalle società cooperative e loro consorzi, alla luce del rivisitato sistema fiscale introdotto dalla Legge finanziaria 2005.
In particolare, ha chiarito che ai fini della determinazione dell’utile netto preso a base per l’applicazione delle percentuali previste dal comma 460, Legge Finanziaria 2005 (tassazione del 30% dell’utile netto per le cooperative a mutualità prevalente, ridotta al 20% per le cooperative agricole), i citati ristorni sono integralmente deducibili. La deducibilità può concretizzarsi sia mediante imputazione diretta al conto economico dell’esercizio di competenza, sia mediante variazione in diminuzione del reddito imponibile considerando i ristorni come impiego degli utili stessi.
Tale trattamento è giustificato dal fatto che il ristorno ha disciplina distinta rispetto a quella dell’utile. La circolare precisa, infine, che la deduzione non si applica quando l’avanzo derivante dall’attività con i soci non è attribuito loro, in quanto destinato a riserva indivisibile per la patrimonializzazione della cooperativa.
Fonte: www.seac.it
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