Con la Risoluzione 3 maggio 2007, n. 83 l’Agenzia delle Entrate interviene in merito alla tassazione da applicarsi, fino al 31 dicembre 2006, in sede di riscatto della posizione maturata presso i fondi pensione.
L’Agenzia ricorda come le prestazioni in forma di capitale percepite:
- a seguito di riscatto volontario della posizione individuale siano assoggettate a tassazione ordinaria;
- derivanti dal riscatto non volontario siano soggette a tassazione separata (aliquota TFR).
Già nella circolare n. 29/2001 l’Agenzia aveva chiarito che il regime di tassazione separata poteva essere riconosciuto esclusivamente alle prestazioni economiche che venivano richieste e percepite al momento (e, quindi, non prima) dell’accesso alle prestazioni del sistema previdenziale obbligatorio pubblico, cioè, successivamente all’effettivo pensionamento.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che con la locuzione “a seguito di pensionamento”, utilizzata dall’articolo 17, comma 1, lett. a-bis) del TUIR (disposizione abrogata a decorrere dal 1º gennaio 2007), va intesa nel senso che il riscatto doveva essere esercitato in conseguenza dell’effettivo pensionamento, non essendo sufficiente, ai fini della tassazione separata, il mero raggiungimento dei requisiti per l’accesso alla pensione.
Fonte: www.seac.it
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