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Novità Irpef - Ires
14 Giugno 2008

Rimborsi limitati delle imposte sostitutive versate su precedenti rivalutazioni dei terren

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Con Risoluzione 10 giugno 2008, n. 236, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in materia di rideterminazione del valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

Secondo l’Agenzia, qualora il contribuente si sia avvalso dell’agevolazione prevista dall’articolo 7, Legge finanziaria 2002, rideterminando il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola dietro il pagamento di un’imposta sostitutiva (alla data del 1º gennaio 2002), ed intenda usufruire della nuova rideterminazione del valore dei terreni (articolo 1, comma 91, Legge finanziaria 2008) alla data del 1 gennaio 2008, non può:

  • chiedere il rimborso dell’imposta versata in quanto sono trascorsi più di 48 mesi dal termine di versamento dell’imposta;
  • compensare le somme già pagate.

Inoltre, non può essere presentata domanda di restituzione dell’imposta entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (articolo 21, D.L. n. 546/1992). Infatti, la Legge finanziaria 2008 non costituisce una proroga delle precedenti disposizioni, dal momento che il presupposto per poter usufruire della nuova agevolazione, ossia il possesso dei terreni alla data del 1º gennaio 2008, è diverso da quello inizialmente previsto.

 

Fonte:  www.seac.it

 

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