NULL
Novità Irpef - Ires
10 Settembre 2004

Rimborsi di ritenute IRPEF: la presentazione dell’istanza ad un ufficio incompetente impedisce il ricorso

Scarica il pdf

La Corte di Cassazione, con Sentenza 16 luglio 2004, n. 13194, in materia di ritenute IRPEF ha chiarito che l’istanza di rimborso prevista dall’art. 38, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, deve essere presentata dal contribuente alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione ha sede il concessionario dove è stato eseguito il versamento.

La presentazione ad una Direzione incompetente territorialmente impedisce la formazione del provvedimento negativo e rende improponibile il ricorso.

Fonte:   www.seac.it

Articoli correlati
14 Novembre 2025
Auto d’epoca e detassazione: ecco cosa sapere

...

14 Novembre 2025
Anc: rateizzazione imposte, una misura da confermare per il 2025 e da rendere strutturale

...

14 Novembre 2025
Liquidazione IVA di gruppo: chiarimenti sull’esonero dalla garanzia

...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto