Con Risoluzione 3 dicembre 2008, n. 471, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un’istanza d’interpello, si è espressa riguardo alla doppia residenza fiscale e alla tassazione dei redditi prodotti nel rispetto delle convenzioni bilaterali.
L’Amministrazione finanziaria ha affermato che, in caso di trasferimento all’estero della residenza in corso d’anno, la perdita della residenza fiscale in Italia e, quindi, la tassazione dei redditi prodotti nel nuovo Paese estero, è subordinata alla convenzione stipulata tra Italia e lo stesso Paese estero.
La tassazione dei redditi secondo il sistema fiscale del Paese dove il contribuente si trovava al momento della loro produzione (frazionamento del periodo d’imposta), è possibile solo se è espressamente richiamata nella convenzione stipulata tra i due Paesi oppure nel caso in cui è incerta la residenza fiscale del contribuente.
Fonte: www.seac.it
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