Con Risoluzione 19 dicembre 2006, n. 142, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’attuazione dell’art. 3-ter, D.L. n. 106/2005 (convertito in Legge n. 156/2005), che estende il regime forfetario di determinazione del reddito, previsto in agricoltura, anche ai soggetti che svolgono l’attività di acquacoltura.
La legge prevede, infatti, che il reddito di questi soggetti venga determinato sulla base del reddito agrario e dominicale:
- risultante dagli atti catastali, nel caso in cui la superficie sia di natura privata;
- mediante l’applicazione della tariffa più alta del seminativo di classe prima in vigore nella provincia di appartenenza, o in quella prospiciente nel caso di allevamento su aree marine o demaniali.
Queste disposizioni, che decorrono dall’esercizio in corso al 1º gennaio 2006, si estendono anche agli specchi d’acqua in possesso di cooperative di allevatori ittici, i quali calcoleranno il loro reddito sulla base della superficie assegnatagli in sede di delibera o nella nota integrativa.
Fonte: www.seac.it
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