Con Risoluzione 17 febbraio 2009, n. 43, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’istituto del ravvedimento operoso riferito alle violazioni commesse in materia di versamenti IRAP, sospeso relativamente al saldo 2004, nonché acconto e saldo 2005 e 2006, trova nuovamente applicazione a partire dal periodo d’imposta 2007.
Pertanto, il contribuente che non ha versato in tutto o in parte il saldo IRAP per l’anno 2007, può regolarizzare la violazione versando:
- l’imposta omessa;
- la sanzione ridotta nella misura di un decimo rispetto alla sanzione ordinaria (il 3% anziché il 30%);
- gli interessi calcolati al tasso legale annuo del 3%, con maturazione giornaliera.
Fonte: www.seac.it
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