NULL
Novità Irpef - Ires
14 Aprile 2007

Promotori finanziari: IRAP dovuta solo se organizzati

Scarica il pdf

Con Sentenza 2 aprile 2007, n. 8177, la Corte di Cassazione si pronuncia in merito all’applicabilità dell’IRAP nei confronti dei promotori finanziari, riprendendo le motivazioni contenute in precedenti sentenze in merito all’assoggettamento a tale tributo degli agenti di commercio.

Il promotore finanziario, come l’agente di commercio, fiscalmente realizza reddito d’impresa, ma civilisticamente rientra nella categoria dei lavoratori autonomi.

Secondo la Corte di Cassazione, dal momento che tutti gli elementi che caratterizzano l’attività d’impresa sono insiti nell’attività svolta dal promotore, il giudice deve valutare, caso per caso, se questi è, di fatto, un imprenditore commerciale, cioè disponga di una stabile organizzazione per l’esercizio, a proprio rischio, dell’attività; solo in questo caso egli è soggetto passivo IRAP.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto