Con Sentenza 2 aprile 2007, n. 8177, la Corte di Cassazione si pronuncia in merito all’applicabilità dell’IRAP nei confronti dei promotori finanziari, riprendendo le motivazioni contenute in precedenti sentenze in merito all’assoggettamento a tale tributo degli agenti di commercio.
Il promotore finanziario, come l’agente di commercio, fiscalmente realizza reddito d’impresa, ma civilisticamente rientra nella categoria dei lavoratori autonomi.
Secondo la Corte di Cassazione, dal momento che tutti gli elementi che caratterizzano l’attività d’impresa sono insiti nell’attività svolta dal promotore, il giudice deve valutare, caso per caso, se questi è, di fatto, un imprenditore commerciale, cioè disponga di una stabile organizzazione per l’esercizio, a proprio rischio, dell’attività; solo in questo caso egli è soggetto passivo IRAP.
Fonte: www.seac.it
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