Con Sentenza n. 15670 del 1º luglio 2010, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha affermato che non è sufficientemente motivata la sentenza che affermi l’assoggettamento ad IRAP di un professionista sulla base della generica considerazione che il professionista medesimo dispone di “beni strumentali di rilevante entità”, effettua “notevoli quote di ammortamento” e “considerevoli spese per consumi” ed altre spese documentate, e senza che sia fatto alcuno specifico riferimento alla situazione propria del contribuente.
La Corte di Cassazione ha, quindi, cassato la pronuncia della Commissione tributaria regionale della Sicilia emessa sulla base di tale motivazione ritenuta del tutto generica, rinviando ad altra sezione della Commissione medesima.
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