Con Risoluzione 25 novembre 2009, n. 280, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che gli incentivi economici erogati agli studenti meritevoli delle scuole superiori di età compresa tra i 14 e i 18 anni, non costituiscono borse di studio tassabili ai fini IRPEF come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Tali incentivi, infatti, perseguono finalità di interesse generale al fine di stimolare e accrescere l’interesse degli studenti a conseguire un più elevato livello di formazione culturale e professionale e non sono invece finalizzati a sostenere la frequenza di corsi di istruzione per favorire una futura occupazione.
Pertanto, con tale nuova previsione, l’Agenzia delle Entrate rivede e modifica totalmente in senso opposto l’interpretazione fornita in precedenza con la Risoluzione 12 giugno 2009, n. 156 (dove tali somme erano state qualificate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c, TUIR).
Fonte: www.seac.it
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