Con Risoluzione 7 marzo 2008, n. 82, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la vendita dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parte dei coniugi separati entro il quinquennio, non genera plusvalenza imponibile per nessuno dei due, in quanto l’ex marito che abitava nell’immobile è comunque da considerarsi familiare per l’ex moglie, altra proprietaria dell’immobile.
L’Amministrazione finanziaria ha ricordato che l’articolo 67, comma 1, lettera b, TUIR, risulta applicabile al caso in esame in quanto il coniuge che ha usufruito dell’immobile adibito ad abitazione principale è da considerarsi familiare fintanto che non sia intervenuta una sentenza di divorzio.
Fonte: www.seac.it
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