Con Risoluzione 30 maggio 2008, n. 219, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la plusvalenza derivante dalla vendita delle unità immobiliari risultanti dal frazionamento dell’immobile acquistato o costruito da non più di cinque anni, e destinato ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo (intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione), non deve essere assoggettata a tassazione.
Diversamente, nel caso di cessione di immobili successivamente ricavati ai piani superiori, l’eventuale plusvalenza concorre alla base imponibile Irpef e, pertanto, è soggetta a tassazione.
Tuttavia, il contribuente può scegliere la modalità agevolata di tassazione, prevista dal comma 496, Legge Finanziaria 2006, in base al quale si applica un’imposta sostitutiva pari al 20 per cento sulle plusvalenze realizzate.
Fonte: www.seac.it
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