Con Provvedimento 3 marzo 2010, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che in caso di somme liquidate mediante pignoramento presso terzi, se questi ultimi sono sostituti d’imposta, devono operare una ritenuta a titolo d’acconto del 20%. E’ necessario, comunque, che le somme o valori oggetto di pignoramento siano assoggettabili a ritenuta alla fonte.
In particolare, il terzo erogatore deve:
- versare la ritenuta effettuata, utilizzando il relativo codice tributo;
- comunicare le cifre elargite al creditore e le ritenute operate;
- rilasciare al creditore la certificazione che attesta le somme erogate e relative ritenute effettuate;
- indicare nel Mod. 770 i dati relativi al debitore e al creditore, le somme erogate e le ritenute operate.
Il creditore pignoratizio, invece, deve riportare nella propria dichiarazione i redditi percepiti e le ritenute subite ed il debitore, infine, se tenuto a presentare il modello 770, deve indicare i dati relativi al creditore e il tipo di somme che costituiscono il debito.
Fonte: www.seac.it
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