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Novità Irpef - Ires
15 Settembre 2008

Participation exemption: Risoluzione delle Entrate

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Con Risoluzione 5 agosto 2008, n. 345, l’Agenzia delle Entrate ha precisato anche che il valore fiscale da attribuire alle partecipazioni comprese nel patrimonio della società al momento del trasferimento della sede legale in Italia, in assenza di un’espressa previsione che nel nostro ordinamento preveda una determinata imposizione all’atto di ingresso della società estera, può essere:

  • quella del costo storico;
  • quella del valore corrente al momento del trasferimento nel territorio nazionale.

Nel caso in esame di trasferimento avvenuto in regime di continuità giuridico-civilistica, senza atti traslativi nei confronti di altri soggetti e senza la tassazione delle plusvalenze latenti nel Paese di origine, i valori fiscali delle partecipazioni appartenenti al patrimonio della società debbano coincidere con quelli basati sul criterio del costo d’acquisto sostenuto dall’impresa.

L’Amministrazione finanziaria chiarisce, infine, che le perdite eventualmente realizzate dalla società istante nei primi tre periodi d’imposta di residenza in Italia non potranno ricadere nella previsione dell’articolo 84, comma 2, del TUIR, che ne consente il riporto illimitato nel tempo, in quanto non si può ritenere che la data di costituzione cui fare riferimento sia quella del trasferimento in Italia.

Fonte:  www.seac.it

 

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