Con Risoluzione 22 ottobre 2008, n. 396, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la spesa relativa all’acquisito di integratori alimentari in farmacia non può dar luogo al beneficio né della detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), Tuir né della deduzione di cui all’art. 10, comma 1, lett. b), Tuir, in quanto non si considerano medicinali.
La dizione di parafarmaco riportata sullo scontrino fiscale non soddisfa la condizione in base alla quale la natura, quantità, qualità del farmaco devono essere certificati ai fini IRPEF.
Anche i prodotti fitoterapici acquistati in farmacia che non vengono qualificati come medicinali dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), ma come parafarmaci, non rientrino tra quelli per i quali si è ammessi a beneficiare della deduzione o della detrazione d’imposta ai fini IRPEF.
Fonte: www.seac.it
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