Con Circolare 10 marzo 2010, n. 9, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardo al riporto delle perdite fiscali in caso di operazioni straordinarie di aggregazione aziendale che interessano società aderenti al sistema di tassazione di gruppo.
Nello specifico, è stato chiarito che, in caso di fusione o scissione tra società in consolidato fiscale, è possibile il riporto di tali perdite senza vincoli, poiché mancano i presupposti di un uso elusivo della stessa operazione.
In particolare, le limitazioni al possibile riporto delle perdite fiscali, si applicano solo con riferimento a quelle precedenti all’ingresso in regime di consolidato nazionale di ogni società partecipante; diversamente, si considerano libere da vincoli quelle maturate negli esercizi in cui è valida l’opzione.
Fonte: www.seac.it
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