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Novità Irpef - Ires
17 Luglio 2010

Oneri deducibili e detraibili – Spese per intermedizione immobiliare, spese sanitarie, interventi di risparmio energetico

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Con la Circolare del 1º luglio 2010, n. 39, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti risposte a questioni poste dai Caf riguardo agli oneri deducibili e detraibili, nella determinazione dell’IRPEF.

– I costi per l’intermediazione immobiliare relativi all’acquisto della prima casa, sostenuti prima della stipula del contratto preliminare e del rogito, possono essere detratti, a condizione che venga concluso l’acquisto dell’immobile e, quindi, l’immobile sia adibito ad abitazione principale. Se l’acquisto non è si perfezionato, la detrazione viene meno.    

– I contributi pagati all’università per ottenere il riconoscimento della laurea conseguita all’estero non sono detraibili. Essi, infatti, non sono assimilabili alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria.  

– Per poter dedurre le spese di assistenza sostenute a seguito del ricovero in un istituto di cura di un proprio familiare è necessario che la fattura emessa dall’istituto di cura medesimo, nella quale sia stato indicato come unico intestatario il paziente ricoverato, sia integrata dal familiare che ha sostenuto in tutto e parte le spese, ed intende dedurle, con l’annotazione dell’importo da questi effettivamente versato. Resta fermo l’obbligo di produrre, in sede di controllo, tutta la documentazione comprovante il sostenimento della spesa. 

– Le spese sostenute per le prestazioni sanitarie riabilitative, fornite da coloro che esercitano le professioni indicate nel D.M. 29.03.2001, come i fisioterapisti ed i logopedisti, sono detraibili a condizione che le prestazioni siano state prescitte da un medico.

– Se un edificio viene demolito e poi ricostruito con ampliamento, si verifica un intervento di nuova costruzione e, quindi, la detrazione del 55 % per gli interventi di risparmio energetico non può essere applicata. Se, invece, c’è ristrutturazione senza demolizione ed ampliamento, la detrazione si applica per le spese riferibili alla parte dell’edificio già esistente.    

  

 

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