Con Sentenza 17 settembre 2009, n. 20001, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è soggetto passivo IRAP il professionista che si avvale di lavoratori inquadrati come collaboratori occasionali.
Ne consegue che, posto che il requisito dell’autonoma organizzazione, ai fini del pagamento dell’imposta, si riscontra nel lavoro altrui non occasionale, colui il quale utilizzi lavoro altrui per un periodo di tempo determinato (quindi non occasionale), dovrà versare l’IRAP.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale