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Novità Irpef - Ires
5 Novembre 2010

Non è soggetto ad IRAP chi riveste incarichi di sindaco o amministratore di società

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La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 19607 del 16 settembre 2010, ha riconosciuto la fondatezza del ricorso proposto dal contribuente nel quale era stata sostenuta la non assoggettabilità all’IRAP dell’attività professionale da lui svolta, distintamente rispetto a quella principale di commercialista, tramite incarichi di membro di collegi sindacali o di consigli di amministrazione.

La Suprema Corte ha richiamato in questa sede una propria precedente pronuncia del 2007 nella quale era stata esclusa l’assoggettabilità ad imposizione di quella parte di reddito che il lavoratore autonomo, esercente abitualmente l’attività professionale intellettuale di dottore commercialista, aveva prodotto, senza utilizzare la propria autonoma organizzazione, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione di una banca e, più in generale, dei redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazione o altri enti con o senza personalità giuridica.

Nella sentenza impugnata, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’IRAP sulla base della sola rilevazione, dal quadro RE della dichiarazione dei redditi del contribuente, della presenza di “apprezzabili compensi libero professionali, tutt’altro che insignificanti e modesti, sintomatici di organizzazione adeguata”. La Corte di Cassazione condanna tale ragionamento in quanto non conforme all’orientamento affermato dalla Corte medesima secondo il quale il requisito della autonoma organizzazione, richiesto per l’applicazione dell’imposta in questione, ricorre (“solo”) quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.                

Il contribuente che richiede il rimborso dell’IRAP deve fornire la prova dell’assenza di tali condizioni e, nel caso in questione, era stato accertato dal giudice di primo grado che il ricorrente esercitava la propria attività, aggiuntiva rispetto a quella principale, all’interno di altre strutture, senza l’ausilio di personale dipendente o di collaboratori e senza avvalersi di una propria organizzazione. Questi erano gli elementi che dovevano portare ad escludere la presenza di un’autonoma organizzazione nello svolgimento dell’attività e, quindi, all’esclusione dell’assoggettamento all’IRAP. Irrilevante, invece, è la misura dei compensi ricevuti per tale attività.

       

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