L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 69 del 7 luglio 2010, richiamando la normativa in materia di imposte sul reddito ed una precedente Circolare del 1999, ha ricordato che non sono soggetti Ires le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo (cosiddetti usi civici). Si tratta di enti che hanno natura pubblicistica e che sono designati dall’ordinamento giuridico all’amministrazione di beni il cui godimento è in favore della generalità degli appartenenti ad una collettività territorialmente individuata.
Non possono essere definiti, invece, quali enti gestori di beni collettivi, e quindi sono soggetti passivi Ires, gli enti associativi con personalità giuridica di diritto privato, in più con la finalità della gestione di beni comuni destinati al godimento non da parte di una comunità locale, ma di un ristretto gruppo di soggetti.
Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate si trattava di una comunione familiare di carattere privatistico la cui finalità consisteva nella gestione di beni comuni per il godimento di soci eredi dei titolari di diritti reali sui beni collettivi e di altri soci ammessi a partecipare all’ente per particolari meriti.
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