Con Sentenza 31 agosto 2009 n. 18973, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’Irap non è dovuta se il professionista usa una stanza ed un computer avuti in prestito da un parente.
Infatti nel caso di specie difetta il requisito della ‘autonoma organizzazione’, per cui non risulta dovuta l’Irap, dal momento che il contribuente non può essere considerato responsabile dell’organizzazione, né impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione.
Fonte: www.seac.it
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