Con Sentenza 10 novembre 2009, n. 23778, la Corte di Cassazione ha statuito che non è soggetto ad IRAP il commercialista che si avvale di consulenze occasionali di supporto alla sua attività professionale, fermo restando che tale circostanza deve essere valutata alla luce dell’entità complessiva delle somme corrisposte ai collaboratori.
Il requisito dell’autonoma organizzazione, infatti, non sussiste qualora un professionista si avvalga di consulenze particolari, le quali non possono implicare in via automatica l’utilizzo di personale dipendente.
Fonte: www.seac.it
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