Con Sentenza 8 marzo 2010, n. 45/4/10, la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ha stabilito che, in materia di deducibilità dei costi tra società facenti parte di uno stesso gruppo che ha optato per il consolidato, l’Amministrazione finanziaria non può disconoscere i costi senza tenere in considerazione la riduzione del reddito imponibile della holding.
In particolare, in presenza di tassazione di gruppo, i minori costi deducibili si compensano reciprocamente con i minori ricavi, lasciando il reddito della capogruppo immodificato. Ne deriva che non sussiste nel caso di specie alcun danno per l’Erario.
Fonte: www.seac.it
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