Con Sentenza 7 settembre 2009, n. 119/1/09, la CTP di Lucca ha disposto che il mod. UNICO, e più in generale tutte le dichiarazioni dei redditi, qualora contenga uno o più errori dai quali possa derivare un onere più gravoso di quello dovuto ai sensi delle norme vigenti, è emendabile e ritrattabile dal contribuente.
Secondo i giudici, infatti, le dichiarazioni fiscali non hanno natura di atti negoziali o dispositivi ma, diversamente, sono “unicamente dichiarazioni di scienza“.
Fonte: www.seac.it
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