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Novità Irpef - Ires
17 Dicembre 2010

Limiti della rilevanza fiscale delle perdite: non si applicano alle cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro.

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 129 del 13 dicembre 2010, ha chiarito quale sia la corretta applicazione della disciplina, prevista dagli articoli 83 e 84 del TUIR, in base alla quale sono posti dei limiti all’utilizzo ed al riporto delle perdite in caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito e di soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile.

L’Agenzia ha, in primo luogo, affermato che, per i soggetti che beneficiano di un regime di esenzione dell’utile, l’utile che, appunto, non concorre alla formazione del reddito e che rappresenta il limite oltre il quale, in virtù dell’art. 84, comma 1, secondo periodo, del TUIR, la perdita sarà riportabile fiscalmente negli esercizi successivi, potrà essere memorizzato dal contribuente in un prospetto extra dichiarativo, da esibire a richiesta in caso di controllo. Nella dichiarazione bisogna, invece, indicare solo l’importo della perdita fiscale riportabile nei periodi d’imposta successivi.

L’Agenzia ha precisato, altresì, che il limite dell’utile che non concorre alla formazione del reddito, e che, come detto, deve essere preso in considerazione nei periodi d’imposta successivi per stabilire l’importo della perdita fiscalmente riportabile, non assume rilevanza oltre il quinto periodo d’imposta successivo a quello della sua formazione. Inoltre, la perdita realizzata in un determinato periodo d’imposta, una volta subita la limitazione di cui all’art. 84 del TUIR per la presenza di utili non soggetti a tassazione negli esercizi precedenti, non deve essere più assoggettata alla medesima limitazione nei periodi d’imposta successivi.

Per quanto riguarda le attività che fruiscono di regimi di detassazione del reddito, l’art. 83, comma 1, secondo periodo, del TUIR stabilisce che il limite della rilevanza fiscale delle perdite coincide con il limite entro il quale assumerebbero rilevanza i redditi. Questa disposizione, però, precisa l’Agenzia delle Entrate, si applica a soggetti che beneficiano di un’esenzione dal reddito calcolata applicando una percentuale prestabilita di esenzione. Nei casi sottoposti all’attenzione dell’Agenzia, ossia nei casi di cooperative agricole e della piccola pesca e di cooperative di produzione e lavoro (che beneficiano dei regimi di esenzione dal reddito previsti dagli artt. 10 e 11 del DPR n. 601 del 1973), si applicano, invece, delle esenzioni del reddito che non si basano su una percentuale prestabilita, ma variano nei diversi periodi d’imposta, in quanto sono calcolate, in fase di determinazione della base imponibile, prendendo come riferimento gli utili netti annuali accantonati dalle cooperative o l’IRAP da esse computata tra le variazioni in aumento.                  

In tutti questi casi, quindi, non è possibile determinare quale sia la misura nella quale assumerebbero rilevanza fiscale i redditi delle società cooperative e, di conseguenza, non è possibile stabilire il limite della rilevanza fiscale delle perdite. Pertanto, a queste cooperative non deve applicarsi la limitazione di cui all’art. 83 del TUIR.

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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