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29 Ottobre 2010

Legittimità dell’accertamento di un maggior reddito fondato sull’acquisto di un immobile, anche se da un genitore. Ordinanza della Cassazione

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Con l’Ordinanza n. 19637 del 16 settembre 2010, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, rigettando il ricorso (in quanto manifestamente infondato) proposto da una contribuente avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, ha riconosciuto come principio consolidato della giurisprudenza della Corte medesima quello secondo il quale, in materia di accertamento dell’imposta sui redditi ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo, la sottoscrizione di un atto pubblico contenente la dichiarazione di pagamento di una somma di denaro da parte del contribuente può costituire elemento sulla base del quale determinare induttivamente il reddito posseduto, applicando delle presunzioni semplici che legittimano l’ufficio finanziario a risalire dal fatto noto al fatto ignoto. Resta comunque sempre consentita, a carico del contribuente, la prova contraria in ordine al fatto che manchi del tutto una disponibilità patrimoniale, essendo questa meramente apparente, in quanto l’atto stipulato ha natura simulata ed una causa gratuita, anziché onerosa.     

Il fatto noto, nel caso in questione, era rappresentato dall’acquisto di un fabbricato a titolo oneroso. La presunzione conseguente era il possesso da parte dell’acquirente di un maggior reddito rispetto a quello dichiarato. La particolarità della situazione era data dalla circostanza che l’atto di compravendita era stato stipulato tra genitore (venditore) e figlia (acquirente).

Non essendo stata fornita alcuna prova contraria dalla contribuente, è stata riconosciuta la legittimità degli accertamenti effettuati dall’Amministrazione finanziaria riguardo alla sussistenza di un maggior reddito in capo all’acquirente, in virtù proprio della stipula dell’atto di compravendita, anche se con un genitore. 

 

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