NULL
Novità Irpef - Ires
29 Ottobre 2010

Legittimità dell’accertamento di un maggior reddito fondato sull’acquisto di un immobile, anche se da un genitore. Ordinanza della Cassazione

Scarica il pdf

Con l’Ordinanza n. 19637 del 16 settembre 2010, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, rigettando il ricorso (in quanto manifestamente infondato) proposto da una contribuente avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, ha riconosciuto come principio consolidato della giurisprudenza della Corte medesima quello secondo il quale, in materia di accertamento dell’imposta sui redditi ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo, la sottoscrizione di un atto pubblico contenente la dichiarazione di pagamento di una somma di denaro da parte del contribuente può costituire elemento sulla base del quale determinare induttivamente il reddito posseduto, applicando delle presunzioni semplici che legittimano l’ufficio finanziario a risalire dal fatto noto al fatto ignoto. Resta comunque sempre consentita, a carico del contribuente, la prova contraria in ordine al fatto che manchi del tutto una disponibilità patrimoniale, essendo questa meramente apparente, in quanto l’atto stipulato ha natura simulata ed una causa gratuita, anziché onerosa.     

Il fatto noto, nel caso in questione, era rappresentato dall’acquisto di un fabbricato a titolo oneroso. La presunzione conseguente era il possesso da parte dell’acquirente di un maggior reddito rispetto a quello dichiarato. La particolarità della situazione era data dalla circostanza che l’atto di compravendita era stato stipulato tra genitore (venditore) e figlia (acquirente).

Non essendo stata fornita alcuna prova contraria dalla contribuente, è stata riconosciuta la legittimità degli accertamenti effettuati dall’Amministrazione finanziaria riguardo alla sussistenza di un maggior reddito in capo all’acquirente, in virtù proprio della stipula dell’atto di compravendita, anche se con un genitore. 

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
29 Maggio 2026
Come cambia il quadro E del modello 730/2026 con il riordino delle detrazioni

Il presente saggio esamina in modo sistematico le modifiche apportate al Quadro E del...

29 Maggio 2026
Sì all’agevolazione prima casa per l’immobile che diventerà abitazione

L’agevolazione “prima casa” può essere riconosciuta anche per l’acquisto di un...

29 Maggio 2026
Partita IVA e Codice Ateco per Hair Stylist: guida fiscale

Questa guida fiscale si propone di fornire un quadro organico e aggiornato degli...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto