Con Circolare 7 febbraio 2007, n. 7, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune precisazioni in merito al nuovo articolo 25-ter, D.P.R. n. 600/1973, inserito dal comma 43, Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) in base al quale, a decorrere dal 1º gennaio 2007, il condominio, quale sostituto d’imposta, è tenuto ad operare una ritenuta a titolo d’acconto del 4% ai fini delle imposte sul reddito, per le prestazioni rese nell’ambito degli appalti condominiali, eseguiti nell’esercizio d’impresa.
I chiarimenti forniti in tale Circolare riguardano :
- soggetti obbligati ad operare la ritenuta: sono i condomini in quanto tali. Solitamente se ne occupa l’amministratore; in mancanza, perché il numero dei condòmini è pari o inferiore a 4, se ne occuperà uno di questi. è altresì obbligato ad effettuare la ritenuta:
- il supercondominio (complesso composto da più edifici);
- il condominio parziale: tale ipotesi si ravvisa quando solo alcuni condòmini fanno eseguire lavori per la sola parte dell’edificio che li riguarda direttamente: in questo caso, la Circolare afferma la necessità per il condominio parziale di richiedere un autonomo codice fiscale;
- prestazioni sulle quali effettuare le ritenute: quelle relative ai contratti d’appalto di cui all’art. 1655, C.c. (unica tipologia menzionata espressamente nella norma) e ai contratti d’opera ex art. 2222, C.c. La ritenuta si applica sui corrispettivi pagati nel 2007: pertanto, in caso di acconto versato nel 2006 e saldo da versare nel 2007, la ritenuta opera solo su tale ultima somma;
- prestazioni escluse: non deve essere operata la ritenuta sui contratti di servizio di energia, quelli di fornitura di beni anche qualora questa preveda la loro posa in opera. Sono altresì escluse le prestazioni di lavoro professionale (sulle quali si applica la ritenuta del 20%).
Fonte: www.seac.it
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