NULL
Novità Irpef - Ires
29 Gennaio 2010

L’agevolazione fiscale del 55% non è cumulabile con altri contributi comunitari, regionali o locali

Scarica il pdf

Con Risoluzione 26 gennaio 2010, n. 3, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un quesito presentato dall’amministrazione della Regione Piemonte, ha chiarito che la detrazione IRPEF del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per gli stessi interventi, dall’Unione europea, dalle Regioni o dagli enti locali.

Trova quindi concreta applicazione il principio di incumulabilità tra le diverse agevolazioni contenuto nel D.L. n. 185/2008 al fine di adeguare la normativa nazionale alle direttive comunitarie.

Pertanto, i contribuenti che dal 1º gennaio 2009 sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica, sono obbligati a scegliere quale agevolazione fiscale fruire, ovvero la detrazione IRPEF del 55% oppure, in alternativa, beneficiare di eventuali contributi concessi a livello comunitario, regionale o locale.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
9 Ottobre 2026
Successioni, donazioni e prima casa: via ai nuovi 33 codici tributo per F24

Con la risoluzione n. 30/E del 16 settembre 2026 l'Agenzia delle Entrate completa il...

9 Ottobre 2026
Anomalie IVA nel modello Redditi 2024: come intervenire

L’Agenzia delle Entrate avvia nuove comunicazioni preventive rivolte ai titolari di...

9 Ottobre 2026
Controlli automatici fiscali: nuovi codici tributo per pagamenti parziali

L’Agenzia delle Entrate ha introdotto nuovi codici tributo per consentire ai...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto