NULL
Novità Irpef - Ires
29 Gennaio 2010

L’agevolazione fiscale del 55% non è cumulabile con altri contributi comunitari, regionali o locali

Scarica il pdf

Con Risoluzione 26 gennaio 2010, n. 3, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un quesito presentato dall’amministrazione della Regione Piemonte, ha chiarito che la detrazione IRPEF del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per gli stessi interventi, dall’Unione europea, dalle Regioni o dagli enti locali.

Trova quindi concreta applicazione il principio di incumulabilità tra le diverse agevolazioni contenuto nel D.L. n. 185/2008 al fine di adeguare la normativa nazionale alle direttive comunitarie.

Pertanto, i contribuenti che dal 1º gennaio 2009 sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica, sono obbligati a scegliere quale agevolazione fiscale fruire, ovvero la detrazione IRPEF del 55% oppure, in alternativa, beneficiare di eventuali contributi concessi a livello comunitario, regionale o locale.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
11 Settembre 2026
Crisi d’impresa, cessione e debiti fiscali: esonero confermato

Nella crisi d'impresa la cessione di un’azienda nell’ambito di un accordo di...

11 Settembre 2026
Zes Unica e investimenti: il leasing prima della comunicazione

Il credito d’imposta Zes Unica può essere riconosciuto anche per un investimento...

11 Settembre 2026
Pensione tedesca esente: niente Irpef in Germania e neppure in Italia

La parte di pensione di sicurezza sociale tedesca che risulta esente in Germania sulla...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto