Con Risoluzione 10 giugno 2008, n. 237, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive, previste all’articolo 1, commi 34, 37, 46, 47, 48 e 49, della Legge n. 244/2007.
Per effettuare il versamento va utilizzato il modello F24 con l’esposizione dei nuovi codici tributo:
- “1122“: “Imposta sostitutiva per l’eliminazione del vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione” – art. 1, comma 34;
- “1123“: “Imposta sostitutiva per il recupero a tassazione dell’eccedenza dedotta ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b), del Tuir” – art. 1, comma 48;
- “1125“: “Imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale ed al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli articoli 128, 141 e 115, comma 11, del Tuir“-art. 1, comma 49;
- “1126“: “Imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali ed immateriali a seguito di operazioni di fusione, scissione e conferimento di aziende effettuate ai sensi degli articoli 172, 173 e 176, del Tuir“- art. 1, commi 46 e 47;
- “1127“: “Imposta sostitutiva per l’estromissione degli immobili strumentali dall’impresa individuale“- art. 1, comma 37.
Fonte: www.seac.it
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