NULL
Novità Irpef - Ires
2 Giugno 2008

Irrilevanza dell’avviamento negativo ai fini del bonus aggregazioni: Risoluzione delle Entrate

Scarica il pdf

Con Risoluzione 22 magio 2008, n. 213, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta applicazione del c.d “bonus aggregazioni” di cui all’art. 1, comma 242 a 249, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

L’amministrazione finanziaria, oltre ad aver ricordato i requisiti oggettivi e soggettivi che le imprese partecipanti alle operazioni di aggregazione devono soddisfare per beneficiare dell’incentivo fiscale in esame, ha precisato che i minori valori imputati a titolo di avviamento negativo non rilevano ai fini del riconoscimento del bonus.

Pertanto, solo i maggiori valori iscritti a fronte di avviamento positivo e immobilizzazioni, possono essere fatti valere, previo pagamento dell’imposta sostitutiva.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto