Con Risoluzione 22 magio 2008, n. 213, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta applicazione del c.d “bonus aggregazioni” di cui all’art. 1, comma 242 a 249, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).
L’amministrazione finanziaria, oltre ad aver ricordato i requisiti oggettivi e soggettivi che le imprese partecipanti alle operazioni di aggregazione devono soddisfare per beneficiare dell’incentivo fiscale in esame, ha precisato che i minori valori imputati a titolo di avviamento negativo non rilevano ai fini del riconoscimento del bonus.
Pertanto, solo i maggiori valori iscritti a fronte di avviamento positivo e immobilizzazioni, possono essere fatti valere, previo pagamento dell’imposta sostitutiva.
Fonte: www.seac.it
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