Con Sentenza 23 gennaio 2008, n. 1414, la Corte di Cassazione ha nuovamente riaffermato che è da escludersi l’assoggettamento all’IRAP per i professionisti ed autonomi, che nello svolgere la loro attività si servono di strutture organizzative minime, con beni strumentali ridotti, e senza avvalersi del lavoro di altre persone.
In particolare, la Corte respinge la tesi dell’Agenzia delle Entrate secondo cui “l’autonoma organizzazione che giustifica il pagamento dell’imposta consiste nell’impiego dell’intelligenza e della cultura , prevalente rispetto al lavoro manuale”.
La Corte di Cassazione, ribadisce che presupposto per il pagamento dell’imposta anche per il professionista è l’esistenza di una vera e propria autonoma organizzazione, eccedente quella che può ritenersi necessaria ai fini del normale svolgimento della propria attività.
Fonte: www.seac.it
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