Con Risoluzione 12 dicembre 2007, n. 365, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito chiarimenti in merito ai limiti per la detrazione delle spese per interventi di risparmio energetico effettuate sugli edifici esistenti.
Secondo l’Agenzia, nel caso in esame, la detrazione del 55%, che i contribuenti possono far valere ai fini IRPEF e IRES, spetta autonomamente a ciascun fabbricato oggetto di riqualificazione energetica, a prescindere dalla tipologia di accatastamento degli edifici.
Fonte: www.seac.it
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