Con Comunicato del 28 giugno 2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sugli errori più comuni che si possono verificare nella compilazione del Modello Unico PF.
– In riferimento alle spese sanitarie non riportate inizialmente, può essere presentata una dichiarazione integrativa sia in via telematica, sia tramite posta, utlizzando un modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta al quale si riferisce la dichiarazione che si intende modificare o integrare. Il termine per la presentazione sarà quello previsto per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo.
– Se la residenza resta invariata o la variazione della residenza è intervenuta nell’ambito dello stesso Comune, deve essere compilato solo il rigo “domicilio fiscale al 01/01/2009”. Se cambia sia la residenza, che il Comune, devono essere compilati tutti e tre i righi: “domicilio fiscale al 01/01/2009”, “domicilio fiscale al 31/12/2009” e “domicilio fiscale al 01/01/2010”. Gli effetti del cambio di residenza si producono comunque dal 60º giorno successivo a quello in cui si è verificato.
– Nel caso di ristrutturazioni edilizie, devono essere indicati l’anno, l’importo ed il numero della rata.
– Riguardo al canone di locazione del contratto cointestato ad entrambi i coniugi, la detrazione prevista è del 50 % e spetta a ciascuno dei coniugi, almeno che uno dei due sia fiscalmente a carico dell’altro. Ciascuno dei coniugi dovrà riportare la propria quota – parte nell’apposito campo del modello.
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