Con Sentenza 11 giugno 2009, n. 13506, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’imprenditore può dedurre l’accantonamento per l’indennità suppletiva di clientela prevista per gli agenti di commercio.
L’espressione utilizzata dal legislatore nell’art. 16, TUIR (ora 17, comma 1, lett. d), TUIR), “indennità per cessazione dei rapporti di agenzia”, ha infatti una portata estesa, tale da non poter essere esclusa dall’interprete ai fini della deducibilità dal reddito.
Fonte: www.seac.it
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